Obbligo di dichiarare i beni culturali al momento dell’importazione, del transito, dell’esportazione oppure dell’immagazzinamento in un deposito doganale o in un porto franco
Dall'introduzione della LTBC, i beni culturali devono essere dichiarati come tali alla dogana in modo dettagliato.
Le esigenze in materia d'importazione, transito ed esportazione introdotte dalla LTBC consentono di controllare e monitorare in modo più capillare i beni culturali che varcano le frontiere nazionali.
Il documento «FAQ» del Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali fornisce delle risposte alle domande più frequenti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di beni culturali verso o dalla Svizzera.
L'immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale è considerato importazione ai sensi della LTBC ed è altrettanto soggetto all'obbligo di dichiarazione (art. 19 LTBC, art. 26 OTBC).
Le informazioni doganali sono consultabili sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Attualità: Revisione dell’ordinanza sul trasferimento dei beni culturali (in vigore dal 1o gennaio 2026)
L’ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC, RS 444.11), che contiene le disposizioni esecutive della pertinente legge, è entrata in vigore il 1o giugno 2025. Da quel momento l’ordinanza non è mai stata sottoposta a una revisione approfondita, che ora, dopo 20 anni di applicazione pratica, è risultata necessaria, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni da fornire nella dichiarazione doganale per l’importazione, l’esportazione e il transito. In aggiunta alle informazioni finora richieste («indicazioni sul tipo di bene culturale» e «dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale», art. 25 cpv. 1 lett. a e b OTBC), adesso è necessario fornire anche «la datazione del bene culturale» (nuova lett. c), per es. 500 a.C., e le sue dimensioni (nuova lett. d), ovvero altezza, larghezza, profondità e volume. Migliorando la qualità dei dati al momento della dichiarazione doganale, è possibile ottimizzare l’esecuzione della legge.
Informazioni dettagliate sulle direttive da seguire per la dichiarazione doganale sono disponibili nel documento FAQ - Domande frequenti sull’applicazione della LTBC (PDF, 453 kB, 25.02.2026). La modifica parziale dell’ordinanza è entrata in vigore il 1o gennaio 2026.
L’ordinanza rivista e il relativo commento sono disponibili nella Raccolta ufficiale delle leggi federali:
Novità: regolamento (UE) 2019/880 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali provenienti da Paesi terzi
La Commissione europea ha adottato misure specifiche per contrastare il commercio illecito di beni culturali, il saccheggio dei siti archeologici e gli scavi illegali. Il regolamento (UE) 2019/880 del parlamento europeo e del consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali tutela, nel territorio doganale dell’Unione europea (UE), i beni culturali provenienti da Paesi terzi dalle attività illecite di questo genere. La Commissione europea si è impegnata a istituire una procedura di importazione mediante un sistema elettronico, da rendere operativo entro il 28 giugno 2025.
La Svizzera sottostà al regolamento UE per quanto riguarda l’importazione e l’introduzione di beni culturali dal nostro Paese verso l’UE.
La scheda informativa rivolta alle cerchie interessate comprende una panoramica sui contenuti del regolamento e un elenco degli enti di riferimento.
Ultima modifica 06.01.2026
Contatto
Ufficio federale della cultura
Servizio specializzato Trasferimento internazionale di beni culturali e arte trafugata
Hallwylstrasse 15
3003
Berna
Telefono
+41 58 462 03 25