Per essere considerato bene culturale ai sensi della legge (art. 2 cpv. 1 LTBC), un oggetto deve:
- essere d'importanza, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza; e
- appartenere a una delle categorie di oggetti enumerati all'articolo 1 della Convenzione UNESCO del 1970; e
- appartenere a una delle categorie di oggetti enumerati all’articolo 1, capoverso 1, lettera a della Convenzione UNESCO del 2001.